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Patto di corresponsabilità

Patto Educativo di Corresponsabilità, estratto dal Regolamento di Istituto

Descrizione

Patto Educativo di Corresponsabilità, estratto dal Regolamento di Istituto

Ulteriori informazioni

TITOLO 3 - GENITORI

Articolo 12 - Patto Educativo di Corresponsabilità

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità.

I genitori si impegnano a:
• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione;
• controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale e/o sul diario;
• partecipare con regolarità alle riunioni previste;
• favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola;
• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
• attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici;
• curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all’ambiente scolastico ed alle attività proposte;
• curare che l’alunno diventi più responsabile nel presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività didattiche;
• responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, impegnandosi a risarcire eventuali danni arrecati;
• condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione Scolastica riguardanti l’educazione alimentare con particolare riferimento al momento della mensa e dell’intervallo.
I genitori inoltre esprimono il proprio consenso (ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) affinché il proprio figlio partecipi ai progetti di screening proposti dalla scuola. I dati rilevati verranno trattati con procedure idonee a tutelare la riservatezza. La valutazione individuale verrà svolta dalla docente psicopedagogista d’Istituto.
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Articolo 13 - Uscita autonoma da scuola degli alunni

1. I genitori, mediante la compilazione di un apposito modulo, possono richiedere all’Istituto di autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio da scuola per raggiungere l’abitazione o altro luogo preventivamente definito e comunicato nell’ambito di un progetto di responsabilizzazione educativa.
2. Il Consiglio di Classe o il Team Pedagogico esprime una propria valutazione in merito alla richiesta fatta dai genitori, tenendo conto di fattori specifici, quali le condizioni e il contesto territoriali e ambientali, l’età e il grado di maturazione dell’alunno.
3. Il Dirigente Scolastico, sulla base del parere raccolto, potrà autorizzare o meno l’uscita autonoma.
4. Nel caso in cui la richiesta venga accolta il dovere di vigilanza da parte del personale scolastico cessa nel momento in cui l’alunno lascia l’area di pertinenza della scuola.
5. In caso di emergenza o di uscita fuori orario, anche l’alunno in possesso di autorizzazione dovrà essere prelevato da un genitore o da un adulto fornito di delega.
6. L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a seguito di episodi o eventi che facciano venire meno i requisiti richiesti.

Articolo 14 - Diritto di assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.lgs 16 aprile 1994, n. 297).
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'assemblea dei genitori può essere:
• di sezione/classe
La convocazione può essere richiesta
- dagli insegnanti;
- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
ed è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe;
• di plesso
La convocazione può essere richiesta:
- dalla metà degli insegnanti di plesso;
- da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del plesso;
- da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.
ed è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea;
• d’Istituto
La convocazione può essere richiesta:
- dal Dirigente Scolastico.
- dal Consiglio d'Istituto;
- da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
- dal 5% dei genitori dell’Istituto;
ed è presieduta da uno dei genitori, componente il Consiglio d’Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto dall'assemblea.

Articolo 15 - Accesso dei genitori ai locali scolastici

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.
4. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti i minori che accedano ai locali scolastici devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale dell’Istituto.